Art. 26
                       (Assenze per malattia)
1.  Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo  di  diciotto  mesi.  Ai  fini
della  maturazione  del  predetto  periodo,  si  sommano alle assenze
dovute  all'ultimo  episodio  morboso   le   assenze   per   malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2.  Superato  il  periodo previsto dal  comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta  puo'  essere  concesso,  per  casi  particolarmente
gravi,  di  assentarsi  per  un  ulteriore  periodo di 18 mesi, senza
diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Su  richiesta  del  dipendente,  prima  di  concedere  l'ulteriore
periodo  di  assenza  di  cui  al  comma 2, l'amministrazione procede
all'accertamento delle condizioni di salute  del  dipendente  stesso,
secondo  le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
verificare  la  sussistenza  dell'inidoneita'  a  svolgere   proficuo
lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1
e  2,  oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a
richiesta  del  dipendente,  questi  sia  dichiarato  permanentemente
inidoneo  a  svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione ha
facolta' di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso.
5.  Qualora si accerti invece che il dipendente puo' essere impiegato
in  mansioni  di  profilo  diverso,  o   in   mansioni   di   profilo
immediatamente  inferiore, l'amministrazione provvede alla mobilita',
a richiesta del dipendente.  Nel  caso  in  cui  il  mantenimento  in
servizio  abbia  luogo  per  mansioni  di  un  profilo immediatamente
inferiore, al dipendente spetta la  retribuzione  attinente  a  detto
profilo,  integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di
retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma
2  del   presente   articolo,   non   interrompono   la   maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
7.  Sono  fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC.
8. Il trattamento  economico  spettante  al  dipendente  assente  per
malattia e' il seguente:
a)   intera   retribuzione  fissa  mensile,  comprese  le  indennita'
pensionabili, con  esclusione  di  ogni  altro  compenso  accessorio,
legato alla effettiva prestazione, comunque denominato, per i primi 9
mesi  di  assenza.  Nell'ambito  di  tale  periodo,  per  le malattie
superiori a quindici giorni lavorativi, per  i  periodi  di  ricovero
ospedaliero  e  per quello successivo di convalescenza post-ricovero,
al dipendente  compete  anche  il  trattamento  economico  accessorio
spettante  come  determinato  a  norma  dell'art. 38, lett. b), fatta
eccezione per i compensi per lavoro straordinario e i  premi  per  la
qualita' della prestazione individuale;
b)  90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione   deve
essere  comunicata  all'ufficio  di  appartenenza  tempestivamente  e
comunque all'inizio  del  turno  di  lavoro  del  giorno  in  cui  si
verifica,  salvo  comprovato  impedimento.  Il dipendente e' tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento
il  certificato  medico attestante lo stato di infermita' comportante
l'incapacita' lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro  i  due
giorni   successivi   all'inizio  della  malattia  o  alla  eventuale
prosecuzione della stessa.  Qualora  tale  termine  scada  in  giorno
festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10.  L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le
modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti.
11. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in  luogo
diverso da quello abituale comunicato all'amministrazione, deve darne
tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
12.   Il  dipendente  assente  per  malattia,  ancorche'  formalmente
autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, e' tenuto a
rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin
dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi  compresi
i  giorni  domenicali  e  festivi, per consentire il controllo medico
dell'incapacita' lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore  17
alle  ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessita' di
assentarsi  dal  domicilio  per visite mediche, prestazioni e terapie
sanitarie  e accertamenti specialistici  regolarmente  prescritti,  o
per altri giustificati motivi,  di cui il dipendente e' tenuto a dare
preventiva  informazione  all'amministrazione,  eccezion  fatta per i
casi di obiettivo e giustificato impedimento.
13. Nel caso in cui l'infermita'  derivante  da  infortunio  non  sul
lavoro  sia  ascrivibile a responsabilita' di terzi, il dipendente e'
tenuto  a  darne  comunicazione  all'amministrazione,  al   fine   di
consentirle  un'eventuale  azione  di  risarcimento  nei riguardi del
terzo responsabile per  il  rimborso  delle    retribuzioni  da  essa
corrisposte  durante  il  periodo  di  assenza  ai sensi del comma 8,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze  per  malattia  iniziate   successivamente   alla   data   di
stipulazione  del  presente  contratto,  dalla  quale  si  computa il
termine di tre anni previsto dal comma 1. Alle assenze  per  malattia
in  corso  alla  predetta  data  si  applica  la normativa vigente al
momento  dell'insorgenza  della  malattia  per  quanto  attiene  alle
modalita'  di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione
del posto ove piu' favorevole.