Art. 27
    (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il  dipendente
ha  diritto  alla  conservazione del posto fino a completa guarigione
clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione  del  posto
ai  sensi  dell'art.  26  commi  1 e 2. In tali periodi al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 26, comma 8, lett.  a).
2. Nel caso in cui   l'assenza sia  dovuta  a  malattia  riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio,  al  lavoratore  spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 26, comma  8,  lett.  a),  per  tutti  i
periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
3.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  per quanto concerne il
procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa
di  servizio  delle  infermita',  per  la  corresponsione   dell'equo
indennizzo  e  per  la  risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilita' permanente.