Art. 22
                         Rassegne e festival
    1.  Possono  essere  concessi  contributi  a  enti o associazioni
pubbliche o   private,  organizzatrici  di  rassegne  e  festival  di
particolare    rilevanza   nazionale       od   internazionale,   che
contribuiscano alla diffusione ed al  rinnovamento  del    teatro  in
Italia, allo sviluppo della cultura teatrale, anche in relazione alle
politiche    nazionali  e  territoriali  di  promozione  del  turismo
culturale.
    Le rassegne e i festival devono  comprendere  una  pluralita'  di
spettacoli  di  prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale,
che si svolgano in un arco  di tempo limitato ed in uno stesso luogo.
    L'intervento  finanziario  dello  Stato  ha  comunque   carattere
integrativo di  altri apporti finanziari.
    2.  Non  possono essere sovvenzionati organismi che beneficino di
interventi   finanziari previsti dalla presente  circolare  ad  altro
titolo,   ove   gli  stessi  presentino    identita'  di  impresa  od
associazione  o  identita'  di  soggetti  nelle  cariche  di   legale
rappresentante, direttore artistico e direttore amministrativo.
    3.   All'inizio   di   ogni   esercizio  finanziario  l'Autorita'
competente in materia di    spettacolo,  sulla  base  dei  consuntivi
dell'anno  precedente  e  dei  programmi  presentati,  formera',  con
proprio decreto, un elenco di iniziative per un numero  non superiore
a 15 alle quali potra' essere assegnato un contributo  non  eccedente
il 40% delle altre entrate.
    Ai  fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono
possedere i  seguenti requisiti:
   - essere sovvenzionate da almeno tre anni;
   - disporre di un direttore artistico,  in  esclusiva  rispetto  ad
altri festival,  dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una
provata capacita'  professionale;
   - disporre di una struttura tecnico - organizzativa permanente;
   -  prevedere  una  pluralita'  di spettacoli tra i quali almeno un
terzo presentato  in prima nazionale;
   - programmare in prevalenza spettacoli, sia  per  ospitalita'  che
per  coproduzione, di organismi italiani sovvenzionati per almeno tre
anni    nell'ultimo  quinquennio,  nonche' di organismi stranieri che
svolgano un'attivita' di elevata qualita' artistica.