Art. 23
                          Progetti speciali
    Per  ogni  esercizio  finanziario  possono  essere  sovvenzionati
progetti  speciali con le seguenti modalita':
    A)  L'Autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo   potra'
promuovere      fino  a  tre  progetti,  nell'ambito  delle  seguenti
finalita':
   - realizzazione  o  sostegno  di  eventi  di  cultura  teatrale  o
interdisciplinare di  notevole rilevanza nazionale od internazionale;
-  promozione  della  cultura  e  delle attivita' teatrali nelle aree
depresse;
   - sostegno ad iniziative di turismo culturale.
    B) Possono, inoltre, essere assegnati contributi forfettari a non
piu' di due  progetti speciali che  si  qualifichino  particolarmente
sotto  il  profilo  creativo,    artistico e organizzativo, che siano
finalizzati allo studio ed alla ricerca di nuovi  linguaggi  teatrali
e che si caratterizzino per i seguenti requisiti:
   - direzione artistica affidata ad una personalita' di riconosciuta
fama    nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata
esperienza  professionale ed organizzativa;
   - progettualita' annuale inserita in un programma  pluriennale  di
sperimentazione  nel campo del rinnovamento del linguaggio teatrale e
del  metodo di ricerca;
   - attivita' laboratoriale;
   - disponibilita' di  una  sede  appositamente  attrezzata  per  le
suddette attivita'  laboratoriali;
   - seminari, convegni;
   - pubblicazioni;
   - eventuale allestimento di spettacolo.
    Presupposti per il sovvenzionamento sono:
   -   l'alternativita'   dell'intervento   finanziario  richiesto  a
qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;
   - l'incompatibilita' della direzione  artistica  ed  organizzativa
con  analoghe  cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel
teatro di prosa.
    L'Amministrazione, nell'assegnazione  dei  finanziamenti,  terra'
conto in linea di massima di una esigenza di rotazione.