Art. 23 Progetti speciali Per ogni esercizio finanziario possono essere sovvenzionati progetti speciali con le seguenti modalita': A) L'Autorita' competente in materia di spettacolo potra' promuovere fino a tre progetti, nell'ambito delle seguenti finalita': - realizzazione o sostegno di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di notevole rilevanza nazionale od internazionale; - promozione della cultura e delle attivita' teatrali nelle aree depresse; - sostegno ad iniziative di turismo culturale. B) Possono, inoltre, essere assegnati contributi forfettari a non piu' di due progetti speciali che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo, che siano finalizzati allo studio ed alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali e che si caratterizzino per i seguenti requisiti: - direzione artistica affidata ad una personalita' di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa; - progettualita' annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovamento del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca; - attivita' laboratoriale; - disponibilita' di una sede appositamente attrezzata per le suddette attivita' laboratoriali; - seminari, convegni; - pubblicazioni; - eventuale allestimento di spettacolo. Presupposti per il sovvenzionamento sono: - l'alternativita' dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare; - l'incompatibilita' della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa. L'Amministrazione, nell'assegnazione dei finanziamenti, terra' conto in linea di massima di una esigenza di rotazione.