ART. 60
                     RECESSO DA PARTE DELL'ENTE
1. Nel caso di recesso dell'Ente ai sensi dell'art. 2118  del  codice
civile,  lo  stesso  deve  comunicarlo  per iscritto all'interessato,
indicandone contestualmente i motivi e  rispettando,  salvo  che  nel
caso del comma 2, i termini di preavviso.
2.  In  caso  di  recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del
codice civile. La giusta causa consiste  in  fatti  e  comportamenti,
anche  estranei  alla  prestazione  lavorativa,  di  gravita' tale da
essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto
di lavoro.
3. Nel caso previsto dal comma 2 l'Ente, prima di adottare l'atto  di
recesso,    contesta    per   iscritto   l'addebito   all'interessato
convocandolo,  non  prima  che  siano  trascorsi  cinque  giorni  dal
ricevimento  della  contestazione,  per  sentirlo  a  sua  difesa. Il
dipendente   puo'    farsi    assistere    da    un    rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
legale   di   sua  fiducia.  Se  l'Ente  lo  ritenga  necessario,  in
concomitanza con la contestazione, puo' disporre la  sospensione  dal
lavoro  del  dipendente per un periodo non superiore a 30 giorni, con
corresponsione del trattamento economico complessivo in  godimento  e
conservazione dell'anzianita' di servizio.
4. Il dipendente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
o   nel   caso  in  cui  tale  motivazione  non  sia  stata  indicata
contestualmente alla comunicazione del  recesso,  puo'  ricorrere  al
Collegio di conciliazione di cui al successivo art.61.
5.   Il   dipendente  non  e'  soggetto  alle  sanzioni  disciplinari
conservative previste dall'art. 7, commi 4 e 5 della legge n. 300 del
1970.