ART. 60 RECESSO DA PARTE DELL'ENTE 1. Nel caso di recesso dell'Ente ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, lo stesso deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso. 2. In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravita' tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro. 3. Nel caso previsto dal comma 2 l'Ente, prima di adottare l'atto di recesso, contesta per iscritto l'addebito all'interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Se l'Ente lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, puo' disporre la sospensione dal lavoro del dipendente per un periodo non superiore a 30 giorni, con corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e conservazione dell'anzianita' di servizio. 4. Il dipendente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, puo' ricorrere al Collegio di conciliazione di cui al successivo art.61. 5. Il dipendente non e' soggetto alle sanzioni disciplinari conservative previste dall'art. 7, commi 4 e 5 della legge n. 300 del 1970.