Art. 16
                 Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro tra  il  dirigente  e  l'Amministrazione  si
costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto
in conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione
Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
2.  Il contratto di lavoro individuale e' stipulato in forma scritta.
In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano  il
rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il trattamento economico iniziale;
c) la durata del periodo di prova;
d) la sede di prima destinazione.
3.  Il  rapporto  di  lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di  risoluzione  del
contratto  di  lavoro e i relativi termini di preavviso. Tale aspetto
e' specificato nel contratto individuale. Costituisce, in ogni  modo,
causa  di  risoluzione  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce  il
presupposto.
4.  L'amministrazione,  prima  di  procedere  all'assunzione,  invita
l'interessato  a  presentare  la  documentazione   prescritta   dalla
normativa  vigente  e dal bando di concorso, assegnandogli un termine
non inferiore a trenta giorni. Tale  termine  puo'  essere  aumentato
fino   a  sessanta  giorni  in  casi  particolari.    Contestualmente
l'interessato e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita'
di non avere altri rapporti di  impiego  pubblico  o  privato,  salvo
quanto  previsto dall' art. 17, comma 8, e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita' richiamate  dall'  art.  58  del
decreto  n.  29.  In  caso  contrario,  l'interessato dovra' produrre
esplicita  dichiarazione  di  opzione  per  il  rapporto  di   lavoro
esclusivo  con  la  nuova  amministrazione.  Scaduto il termine sopra
indicato, l'amministrazione comunica all'interessato di non procedere
alla stipulazione del contratto.
5. I contratti individuali stipulati a norma  dei  commi  1,  2  e  3
prendono luogo, a far tempo dall'entrata in vigore del presente CCNL,
dei provvedimenti di nomina contemplati dalle previgenti disposizioni
nell'ambito della disciplina pubblicistica del rapporto, producendone
i medesimi effetti.