Art. 17
                          Periodo di prova
1. Il dirigente assunto in servizio e' soggetto a un periodo di prova
di sei mesi. Ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli
periodi di effettivo servizio. Possono essere esonerati  dal  periodo
di  prova  i  dirigenti  che  lo  abbiano  gia' superato nella stessa
qualifica presso altra pubblica amministrazione.
2. Il periodo di prova e' sospeso in caso di malattia e  negli  altri
casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti applicabili
per  effetto dell'art. 72 del decreto n. 29. Nell'ipotesi di malattia
il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per  un  periodo
massimo  pari  alla  durata del periodo di prova, decorso il quale il
rapporto puo' essere risolto. I dirigenti provenienti dai ruoli della
stessa Amministrazione hanno diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo pari a quello previsto dall'  art.    24,  1  e  2
comma.  Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da
causa di servizio trova applicazione l'art. 25.
3. Le assenze riconosciute come causa di  sospensione  ai  sensi  del
comma  2 sono retribuite nella stessa misura prevista per i dirigenti
non in prova.
4. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle  parti  puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne'  di  corresponsione  della relativa indennita' sostitutiva, salvo
che non ricorrano le ipotesi di sospensione di cui  al  comma  2.  Il
recesso  opera  dal  momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell'amministrazione deve essere motivato.  L'Amministrazione
puo' recedere in qualunque momento qualora accerti  la  mancanza  dei
requisiti previsti dal bando di concorso.
5.  Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con  il
riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
6.  In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente
la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e  non
godute per esigenze di servizio.
7.  Il periodo di prova, alla scadenza, non puo' essere rinnovato ne'
prorogato.
8. Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa
o da altra amministrazione del  comparto  mantiene  il  diritto  alla
conservazione  del  posto  precedentemente  occupato  e,  in  caso di
recesso o di mancato superamento, rientra a domanda  nella  posizione
professionale    precedente. Lo stesso diritto spetta al dirigente di
una amministrazione del comparto  assunto come dirigente presso altra
amministrazione pubblica, durante il relativo periodo di prova.
9. Ai sensi dell'art. 28, comma 8,  del d.lgs. n. 29 del  1993,  sono
esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti del Corpo
Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  per  i  quali  le  procedure  di
formazione e valutazione continuano ad essere disciplinate  dall'art.
25 della legge  5 dicembre 1988, n.  521.