Art. 17 Periodo di prova 1. Il dirigente assunto in servizio e' soggetto a un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica presso altra pubblica amministrazione. 2. Il periodo di prova e' sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti applicabili per effetto dell'art. 72 del decreto n. 29. Nell'ipotesi di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. I dirigenti provenienti dai ruoli della stessa Amministrazione hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari a quello previsto dall' art. 24, 1 e 2 comma. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 25. 3. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 2 sono retribuite nella stessa misura prevista per i dirigenti non in prova. 4. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di corresponsione della relativa indennita' sostitutiva, salvo che non ricorrano le ipotesi di sospensione di cui al comma 2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. L'Amministrazione puo' recedere in qualunque momento qualora accerti la mancanza dei requisiti previsti dal bando di concorso. 5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 7. Il periodo di prova, alla scadenza, non puo' essere rinnovato ne' prorogato. 8. Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto mantiene il diritto alla conservazione del posto precedentemente occupato e, in caso di recesso o di mancato superamento, rientra a domanda nella posizione professionale precedente. Lo stesso diritto spetta al dirigente di una amministrazione del comparto assunto come dirigente presso altra amministrazione pubblica, durante il relativo periodo di prova. 9. Ai sensi dell'art. 28, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993, sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per i quali le procedure di formazione e valutazione continuano ad essere disciplinate dall'art. 25 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.