Art. 27
(Trattamento da parte di soggetti pubblici)
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando
siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino
comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi
di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano
violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente
legge.
Note all'art. 27:
Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego":
"Art. 5 (Criteri di organizzazione). - 1. Le
amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti
criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumeutali o
di supporto;
b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il
dovere di comunicazione interna ed esterna ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici
pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza
di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun
provvedimento, attribuzione ad un unico ufficio della
responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura
degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con
gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della
Comunita' europea, nonche' con quelli del lavoro privato;
e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale
per il risultato dell'attivita' lavorativa;
f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella
gestione delle risorse umane anche mediante processi di
riconversione professionale e di mobilita' del personale
all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' tra
amministrazioni ed enti diversi".