Art. 49
                      Istituzione dalla tariffa

  1.  La  tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II
dal  Capo  XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale,
approvato  con  Regio  Decreto  14  settembre  1931,  n.  1175,  come
sostituito   dall'articolo   21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915, ed al capo III del decreto
legislativo  15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1
gennaio 1999.
  2.  I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade
ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni
mediante l'istituzione di una tariffa.
  3.  La  tariffa  deve  essere  applicata  nei confronti di chiunque
occupi  oppure  conduca  locali,  o  aree scoperte ad uso privato non
costituenti  accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
  4.  La  tariffa  e'  composta da una quota determinata in relazione
alle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite in
particolare   agli   investimenti   per   le  opere  e  dai  relativi
ammortamenti,  e  da  una  quota rapportata alle quantita' di rifiuti
conferiti,  al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione,
in  modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
  5.   Il   Ministro   dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Industria   del   Commercio   e   dell'Artigianato,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province  autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato
per  definire  le  componenti  dei  costi e determinare la tariffa di
riferimento.
  6.  La  tariffa  di riferimento e' articolata per fasce di utenza e
territoriali.
  7.   La   tariffa   di  riferimento  costituisce  la  base  per  la
determinazione  della  tariffa  nonche'  per orientare e graduare nel
tempo  gli  adeguamenti  tariffari  derivanti  dall'applicazione  del
presente decreto.
  8.  La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione
al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
  9.  La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
  10.  Nella  modulazione  della tariffa sono assicurate agevolazioni
per  le  utenze  domestiche  e  per  la  raccolta differenziata delle
frazioni  umide  e  della altre frazioni, ad eccezione della raccolta
differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  che  resta a carico dei
produttori   e   degli   utilizzatori.   E'  altresi'  assicurata  la
gradualita'   degli  adeguamenti  derivanti  dalla  applicazione  del
presente decreto.
  11.  Per  le successive determinazioni della tariffa si tiene canto
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita'
del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
  12.   L'eventuale  modulazione  della  tariffa  tiene  conto  degli
investimenti  effettuati  dai  comuni  che  risultino  utili  ai fini
dell'organizzazione del servizio.
  13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
    14.  Sulla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente di riduzione
proporzionale  alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
  15.  La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere
effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo
secondo  le  disposizioni del decreto del presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  602,  e  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  16.  In  via  sperimentale  i  Comuni  possono  attivare il sistema
tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
  17.  E'  fatta  salva  l'applicazione del tributo ambientale di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
 
          Note all'art. 49:
            - Il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che sostituisce
          la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico
          della  finanza  locale,  approvato  con  regio  decreto  14
          settembre 1931, n. 1175, e' il seguente:
            "Art. 21 (Disposizioni  fiscali  e  finanziarie).  -  Con
          effetto  dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di
          entrata in vigore del presente decreto, la sezione  II  del
          capo  XVIII  del  titolo III del testo unico per la finanza
          locale, approvato con regio decreto 14 settembre  1931,  n.
          1175,   e  successive  modificazioni,  e'  sostituita  come
          appresso:
          ''Sezione  II
                           TASSA PER LO SMALTIMENTO
                       DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
            Artt. 268. - 271. (Omissis).
            Art. 272 (Delegazioni). - A garanzia dei mutui assunti  o
          da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di
          smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento
          e  l'ammodernamento  di  impianti di stoccaggio, discarica,
          trattamento  e  recupero,  i  comuni   possono   rilasciare
          delegazioni  sulla  tassa nei limiti dei quattro quinti del
          cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.
            Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento
          del  mutuo,   la   riscossione   del   cespite   risultasse
          insufficiente  a garantire l'ammortamento stesso, il comune
          dovra' rilasciare delegazioni supplettive su altri  cespiti
          delegabili".
            -  Il  capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993,
          n. 507 (Revisione ed armonizzazione  dell'imposta  comunale
          sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
          della  tassa  per  l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
          dei comuni e delle province  nonche'  della  tassa  per  lo
          smaltimento  dei ritiuti solidi urbani a norma dell'art.  4
          della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  concernente  il
          riordino  della  finanza territoriale), reca: "Tassa per lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito".
            -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988,  n.    43,  reca:  "Istituzione   del   Servizio   di
          riscossione dei tributi e
           tributi  e  di  altre  entrate dello Stato e di altri enti
          pubblici, ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  della  legge  4
          ottobre 1986, n. 657".