Art. 49 Istituzione dalla tariffa 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999. 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa. 3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. 4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. 6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali. 7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto. 8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. 9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. 10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto. 11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene canto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio. 14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. 15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1. 17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Note all'art. 49: - Il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che sostituisce la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' il seguente: "Art. 21 (Disposizioni fiscali e finanziarie). - Con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituita come appresso: ''Sezione II TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Artt. 268. - 271. (Omissis). Art. 272 (Delegazioni). - A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovra' rilasciare delegazioni supplettive su altri cespiti delegabili". - Il capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei ritiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), reca: "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reca: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657".