Art. 47
                Verifiche sulle gestioni del cassiere
1.  Il  direttore  del  servizio  del  bilancio,  nell'ambito   della
   vigilanza  sul cassiere, esegue verifiche improvvise alla cassa ed
   alle scritture del cassiere almeno una volta nel corso di  ciascun
   trimestre.  Esegue, altresi', apposita verifica alla fine del mese
   di marzo ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.
2.  Le  verifiche,  oltre  alla  constatazione  del  denaro,   devono
   estendersi  ai  valori  e  titoli  di  qualsiasi  genere  comunque
   affidati al cassiere.
3. Di ciascuna  verifica  e'  redatto  il  processo  verbale  in  tre
   originali, dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato
   dal  direttore del servizio del bilancio e l'altro e' trasmesso al
   collegio dei revisori dei conti.
4. Nel caso di verifica per  passaggio  di  gestione  e'  redatto  un
   quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.
5.  Il  cassiere  e'  tenuto  a  fornire al funzionario che esegue la
   verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti,  nonche'  a
   dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti
   dalla verifica.