Art. 47 Verifiche sulle gestioni del cassiere 1. Il direttore del servizio del bilancio, nell'ambito della vigilanza sul cassiere, esegue verifiche improvvise alla cassa ed alle scritture del cassiere almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. Esegue, altresi', apposita verifica alla fine del mese di marzo ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione. 2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati al cassiere. 3. Di ciascuna verifica e' redatto il processo verbale in tre originali, dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato dal direttore del servizio del bilancio e l'altro e' trasmesso al collegio dei revisori dei conti. 4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante. 5. Il cassiere e' tenuto a fornire al funzionario che esegue la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica.