Art. 48 Compiti dei consegnatari 1. I consegnatari, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sui beni immobili in uso alla Corte dei conti e curano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'ordinaria manutenzione di essi e dei relativi impianti, assicurandone in ogni momento l'efficienza. Informano tempestivamente l'ufficio tecnico dei guasti riscontrati nel funzionamento degli impianti. Curano, sulla base delle direttive del segretario generale e sotto la vigilanza del servizio di provveditorato, la conservazione e la distribuzione agli uffici di mobili, arredi, macchine per ufficio, materiale di cancelleria e stampati. Possono disporre l'esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza, dandone immediata comunicazione, per gli adempimenti di competenza, al servizio di provveditorato. Rispondono del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro affidato. Svolgono la vigilanza sui servizi e sulle forniture disposti dal servizio di provveditorato al fine di assicurare la corrispondenza della loro esecuzione alle prescrizioni stabilite. Svolgono ogni altro compito di vigilanza sulla sicurezza degli edifici e sulla prevenzione antincendio, anche su segnalazione dell'ufficio tecnico. Eseguono ogni altro compito, rientrante nelle loro attribuzioni, affidatogli dal segretario generale. 2. E' fatto divieto ai consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori di proprieta' di terzi.