Art. 48
                      Compiti dei consegnatari
1. I consegnatari, nell'ambito delle rispettive competenze,  vigilano
   sui   beni  immobili  in  uso  alla  Corte  dei  conti  e  curano,
   nell'ambito delle proprie attribuzioni,  l'ordinaria  manutenzione
   di  essi  e  dei  relativi impianti, assicurandone in ogni momento
   l'efficienza.   Informano tempestivamente  l'ufficio  tecnico  dei
   guasti riscontrati nel funzionamento degli impianti. Curano, sulla
   base  delle direttive del segretario generale e sotto la vigilanza
   del  servizio   di   provveditorato,   la   conservazione   e   la
   distribuzione agli uffici di mobili, arredi, macchine per ufficio,
   materiale di cancelleria e stampati. Possono disporre l'esecuzione
   di  lavori,  forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza,
   dandone  immediata   comunicazione,   per   gli   adempimenti   di
   competenza,   al   servizio   di  provveditorato.  Rispondono  del
   materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga
   loro affidato. Svolgono la vigilanza sui servizi e sulle forniture
   disposti dal servizio di provveditorato al fine di  assicurare  la
   corrispondenza  della loro esecuzione alle prescrizioni stabilite.
   Svolgono ogni altro compito di  vigilanza  sulla  sicurezza  degli
   edifici  e  sulla  prevenzione  antincendio, anche su segnalazione
   dell'ufficio tecnico.  Eseguono  ogni  altro  compito,  rientrante
   nelle loro attribuzioni, affidatogli dal segretario generale.
2. E' fatto divieto ai consegnatari di ricevere in consegna oggetti o
   valori di proprieta' di terzi.