Art. 49
              Inventari e registri di carico e scarico
1. La consegna dei beni a ciascun consegnatario si effettua  in  base
   ad apposito processo verbale.
2.  Il  consegnatario centrale redige un inventario generale dei beni
   mobili di proprieta' della Corte dei  conti.  A  questo  scopo,  i
   consegnatari    regionali    e   dipartimentali   trasmettono   al
   consegnatario centrale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, copia
   dei rispettivi inventari con un prospetto delle  variazioni  della
   consistenza  dei  beni  mobili  che ha in consegna. Altra copia di
   ciascun inventario e' inviata al servizio del bilancio.
3.  Il  consegnatario  centrale  trasmette,  entro  il  28   febbraio
   dell'anno   successivo  a  quello  di  riferimento,  un  esemplare
   dell'inventario generale con il prospetto di tutte  le  variazioni
   della  consistenza al servizio del bilancio per la redazione della
   situazione patrimoniale.
4. Ciascun consegnatario deve tenere un libro mastro per le categorie
   dei mobili ed un giornale degli aumenti e delle  diminuzioni.  Gli
   scontrini  di  carico  sono  emessi in triplice esemplare, uno dei
   quali rimane al consegnatario, un altro va trasmesso  al  servizio
   del bilancio ed il terzo va allegato al titolo di spesa.
5. Ciascun consegnatario e' tenuto a curare l'esposizione nelle aule,
   studi,  uffici ed ambienti diversi, di apposite schede indicanti i
   beni mobili ivi contenuti e il loro numero d'inventario.
6. Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il materiale di
   consumo, ciascun consegnatario deve tenere un registro di carico e
   scarico. Il carico e' determinato dai documenti delle forniture  e
   lo  scarico  dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i
   beni.