Art. 49 Inventari e registri di carico e scarico 1. La consegna dei beni a ciascun consegnatario si effettua in base ad apposito processo verbale. 2. Il consegnatario centrale redige un inventario generale dei beni mobili di proprieta' della Corte dei conti. A questo scopo, i consegnatari regionali e dipartimentali trasmettono al consegnatario centrale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, copia dei rispettivi inventari con un prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili che ha in consegna. Altra copia di ciascun inventario e' inviata al servizio del bilancio. 3. Il consegnatario centrale trasmette, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un esemplare dell'inventario generale con il prospetto di tutte le variazioni della consistenza al servizio del bilancio per la redazione della situazione patrimoniale. 4. Ciascun consegnatario deve tenere un libro mastro per le categorie dei mobili ed un giornale degli aumenti e delle diminuzioni. Gli scontrini di carico sono emessi in triplice esemplare, uno dei quali rimane al consegnatario, un altro va trasmesso al servizio del bilancio ed il terzo va allegato al titolo di spesa. 5. Ciascun consegnatario e' tenuto a curare l'esposizione nelle aule, studi, uffici ed ambienti diversi, di apposite schede indicanti i beni mobili ivi contenuti e il loro numero d'inventario. 6. Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il materiale di consumo, ciascun consegnatario deve tenere un registro di carico e scarico. Il carico e' determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.