Art. 63.
                              Finalita'
 1.  Al  fine  di  realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci,
anche articolati per funzioni e per programmi, e la  rilevazione  dei
costi,  con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  provvede  alla acquisizione
delle  informazioni  sui  flussi  finanziari  relativi  a  tutte   le
amministrazioni pubbliche.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici  e
statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  di  cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 (a), sulla base delle indicazioni definite dal  Ministero
del  tesoro,  d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
 3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della  spesa
del  personale  di  cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  avvia  un  processo  di integrazione dei sistemi
informativi  delle   amministrazioni   pubbliche   che   rilevano   i
trattamenti  economici  e  le  spese  del  personale,  facilitando la
razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le
informazioni  acquisite  dal  sistema  informativo  della  Ragioneria
generale  dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e
gli enti interessati.
  (a) Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in
materia di sistemi informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
pubbliche,  a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421.".