Art. 65.
                   Controllo del costo del lavoro
 1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, definisce un
modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e
in quiescenza,  e  delle  relative  spese,  ivi  compresi  gli  oneri
previdenziali  e  le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
ai bilanci. Il Ministero  del  tesoro  elabora,  altresi',  un  conto
annuale   che   evidenzi   anche  il  rapporto  tra  contribuzioni  e
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
 2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di  maggio
di  ogni  anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria
generale  dello  Stato  ed  inviandone  contestualmente  copia   alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, il conto annuale delle spese sostenute  per  il  personale,
rilevate  secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
accompagnato da una relazione, con cui le  amministrazioni  pubbliche
espongono  i  risultati della gestione del personale, con riferimento
agli obiettivi che,  per  ciascuna  amministrazione,  sono  stabiliti
dalle  leggi,  dai  regolamenti  e  dagli  atti di programmazione. La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per  l'anno  successivo  a  quello  cui  il   conto   si   riferisce,
l'applicazione  delle  misure di cui all'articolo 30, comma 11, della
legge 5 agosto 1978,  n.  468  (a),  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
 3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di
pubblica  utilita'  nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
del tesoro il costo  annuo  del  personale  comunque  utilizzato,  in
conformita'   alle  procedure  definite  dal  Ministero  del  tesoro,
d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
 4. La Corte dei conti  riferisce  annualmente  al  Parlamento  sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico,   avvalendosi   di   tutti  i  dati  e  delle  informazioni
disponibili  presso  le  amministrazioni  pubbliche.   Con   apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed
interventi.
 5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro
per la funzione  pubblica,  dispone  visite  ispettive,  a  cura  dei
servizi  ispettivi  di finanza della Ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e  la
verifica  delle  spese,  con  particolare  riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando  alla  Corte
dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali  verifiche  vengono
eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti
e  le  aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle verifiche ispettive,  i  servizi  ispettivi  di  finanza  della
Ragioneria   generale  dello  Stato  esercitano  presso  le  predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3
della legge 26 luglio 1939,  n.  1037  (b),  che  i  compiti  di  cui
all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (c).
 6.  Allo  svolgimento  delle verifiche ispettive integrate di cui al
comma  5  puo'   partecipare   l'ispettorato   operante   presso   il
Dipartimento  della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale
di cinque ispettori di finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo,  del  Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente
esperti in materia, in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del
Ministero  dell'interno  e  di  altro  personale comunque in servizio
presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato  svolge
compiti  ispettivi  vigilando  sulla  razionale  organizzazione delle
pubbliche amministrazioni,  l'ottimale  utilizzazione  delle  risorse
umane,  la  conformita'  dell'azione  amministrativa  ai  principi di
imparzialita' e buon  andamento  e  l'osservanza  delle  disposizioni
vigenti  sul  controllo  dei  costi, dei rendimenti e dei risultati e
sulla verifica dei carichi di lavoro.
  (a) La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune  norme
di  contabilita'  generale  dello  Stato in materia di bilancio.". Si
riporta il testo del relativo art. 30:
  "Art. 30. (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di  ogni
anno,  il  Ministro  del  tesoro presenta al Parlamento una relazione
sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno  in  corso,
quale  risulta  delle  previsioni  gestionali  di  cassa del bilancio
statale  e  della  tesoreria,  nonche'  sul  finanziamento  di   tale
fabbisogno,  a  raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi
nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi'  indicati
i  criteri  adottati per la formulazione delle previsioni relative ai
capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa
data il Ministro del bilancio e della programmazione economica  invia
al   Parlamento   una  relazione  contenente  i  dati  sull'andamento
dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni
per l'esercizio in corso.
  2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro
presenta al Parlamento una relazione sui risultati  conseguiti  dalle
gestioni   di   cassa   del   bilancio  statale  e  della  tesoreria,
rispettivamente, nel primo, secondo e terzo  trimestre  dell'anno  in
corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
  3.  Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro,
presenta  altresi'  al  Parlamento  per  l'intero  settore  pubblico,
costituito  dal  settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e
dalle regioni, rispettivamente, la stima della  previsione  di  cassa
per  l'anno  in  corso,  i  risultati riferiti ai trimestri di cui al
comma 2 e i correlativi aggiornamenti  della  stima  annua  predetta,
sempre  nell'ambito  di  una  valutazione  dei  flussi  finanziari  e
dell'espansione del credito interno.
  4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il  Ministro
del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei
flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
  5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema
tipo  dei  prospetti  contenenti  gli  elementi previsionali e i dati
periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro  i  mesi  di
gennaio,  aprile,  luglio  e  ottobre, i comuni e le province debbono
trasmettere  alla  rispettiva  regione,  e  gli  altri  enti  di  cui
all'articolo 25 al Ministero del tesoro.
  6.  In  detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati,
oltre agli  incassi  ed  ai  pagamenti  effettuati  nell'anno  e  nel
trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie
(in  particolare  nei  depositi  presso  la  tesoreria  e  presso gli
istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
  7. Le regioni e le province autonome  comunicano  al  Ministro  del
tesoro  entro  il  giorno  10  dei mesi di febbraio, maggio, agosto e
novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e
per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali,  unitamente
agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
  8.  Nella  relazione  sul  secondo  trimestre di cui al comma 2, il
Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero
settore  pubblico   sulla   consistenza   dei   residui   alla   fine
dell'esercizio  precedente,  sulla  loro  struttura  per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento,  in
base alla classificazione economica e funzionale.
  9.  A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL
e delle aziende di servizi debbono  comunicare  entro  il  30  giugno
informazioni  sulla  consistenza dei residui a la fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza  e  sul
ritmo  annuale  del  loro  processo  di  smaltimento,  in  base  alla
classificazione economica e funzionale.
  10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali  trasmettono
le  informazioni  di  cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno.
Queste ultime provvederanno ad aggregare  tali  dati  e  ad  inviarli
entro  lo  stesso  mese  di giugno al Ministero del tesoro insieme ai
dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
  11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere
effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente  legge  ed
alle  regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di
cui ai precedenti commi.".
  (b) La legge 26  luglio  1939,  n.1037,  reca:  "Ordinamento  della
Ragioneria  generale  dello Stato.". Si riporta il testo del relativo
art. 3:
  "Art. 3. All'ispettorato generale di finanza e' affidato il compito
di verificare:
   1) che l'effettuazione delle spese proceda  in  conformita'  delle
rispettive  leggi  e  norme di attuazione e nel modo piu' proficuo ai
fini dello Stato;
   2) che le gestioni dei consegnatari di fondi e  beni  dello  Stato
siano regolarmente condotte;
   3)  che,  in  genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che
interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza  dello
Stato.
  A  tali  effetti  l'ispettorato  generale  di  finanza  provvede in
conformita'  alle  disposizioni  di  volta  in  volta  imaprtite  dal
Ministro per le finanze al ragioniere generale dello Stato.
  Le  amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare
all'ispettorato incaricato  tutti  gli  atti  e  documenti  che  esso
ritenga necessari per i suoi accertamenti.
  L'ispettorato   generale  predetto,  secondo  le  disposizioni  del
ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:
   1) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e  regolare
tenuta delle scritture contabili, nonche' la puntuale resa dei conti;
   2)  a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da
particolari ordinamenti;
   3) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione  ed  applicazione
delle disposizioni della contabilita' generale dello Stato;
   4) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e
di revisione presso enti, istituti o societa', da parte dei designati
dal  Ministro  per  le  finanze,  e  a  riassumerne  e  coordinarne i
risultati.
 Il ragioniere generale dello Stato  sottopone  al  Ministro  per  le
finanze  le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di
revisione predette".
  (c) La legge 29 marzo  1983,  n.  93,  e'  la:  "Legge  quadro  sul
pubblico impiego.". Si trascrive il testo del relativo art. 27:
  "Art.   27.   (Istituzione,   attribuzione   ed   ordinamento   del
Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito  il  Dipartimento  della
funzione pubblica cui competono:
   1)  la  tutela  dell'albo  dei dipendenti civili dello Stato e dei
dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
   2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia
di pubblico impiego;
   3) il coordinamento delle iniziative di  riordino  della  pubblica
amministrazione  e  di organizzazione dei relativi servizi, anche per
quanto concerne i connessi aspetti informatici;
   4) il controllo sulla efficienza  e  la  economicita'  dell'azione
amministrativa  anche  mediante  la valutazione della produttivita' e
dei risultati conseguiti;
   5) (abrogato);
   6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del
trattamento giuridico ed  economico  dei  pubblici  dipendenti  e  la
definizione  degli  indirizzi  e  delle  direttive  per i conseguenti
adempimenti amministrativi;
   7)  la  individuazione  dei   fabbisogni   di   personale   e   la
programmazione del relativo reclutamento.
   8)  gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine
ai disegni di  legge  ed  agli  altri  provvedimenti  concernenti  il
personale  e  gli  aspetti  funzionali ed organizzativi specifici dei
singoli Ministeri;
   9) (abrogato);
   10) le  attivita'  connesse  con  il  funzionamento  della  Scuola
superiore della pubblica amministrazione;
   11)  la  cura,  sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri, dei
rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi  internazionali  che
svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione.
  Nelle  suddette  materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del
Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
  Ai  fini  della  determinazione  delle  previsioni di spesa e delle
impostazioni  retributive-funzionali  nel  quadro  degli  accordi  da
definire  con  le  organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,  le  regioni,  le  province,  i
comuni  e  gli  altri  enti  Pubblici di cui alla presente legge sono
tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  tutti  i  dati
globali  e  disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa
distribuzione funzionale e territoriale.
  Alle dipendenze della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e'  posto  un contingente di
cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello
Stato e di cinque  funzionari  particolarmente  esperti  in  materia,
comandati  dal  Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di
verificare  la  corretta  applicazione   degli   accordi   collettivi
stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  presso  le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
pubblici di cui alla presente legge.  Gli  ispettori,  nell'esercizio
delle  loro  funzioni,  hanno  piena  autonomia  funzionale  ed hanno
l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte  dei  conti
le irregolarita' riscontrate.
  Il  Dipartimento  della funzione pubblica sara' ordinato in servizi
per  la  gestione  amministrativa  degli  affari  di  competenza.  Le
attivita'  di  studio,  ricerca  ed  impulso  saranno  organizzate in
funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per  le
pubbliche amministrazioni.
  Dovra'  essere  definito  il  numero dei dipendenti da assegnare al
Dipartimento.  Il  personale  dovra'  essere  distaccato   da   altre
amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei
precisi  requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato
anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97.
  All'ordinamento   del   Dipartimento  della  funzione  pubblica  si
provvedera', entro sei mesi  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  con  uno  o  piu'  decreti del Presidente della Repubblica, a
seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata  su  proposta
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, sentite le competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti".