Art. 67.
                       Commissario del Governo
 1.  Il  Commissario  del Governo rappresenta lo Stato nel territorio
regionale. Egli e'  responsabile,  nei  confronti  del  Governo,  del
flusso  di  informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,
in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai  bilanci
e   il   conto   annuale  di  cui  all'articolo  65,  comma  1.  Ogni
comunicazione del Governo alla Regione avviene tramite il Commissario
del Governo.