Art. 67. Commissario del Governo 1. Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli e' responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 65, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla Regione avviene tramite il Commissario del Governo.