Art. 37.
Vigilanza sulle camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla
determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla
costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo sulle
unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle
camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza Statoregioni, presenta ogni
anno al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi
attuati e gli interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla
base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni
regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in
particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi
compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti
dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto
previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di
rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 37:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante:
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura" e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7. Il
testo degli articoli 4 e 5 e' il seguente:
"Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attivita'
delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale
sulle attivita' delle camere di commercio e delle loro
unioni, con particolare riferimento agli interventi
realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo, della dotazione complessiva del
personale nonche' quelle di variazione del bilancio
preventivo e di costituzione di aziende speciali sono
trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione
competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di
variazione del bilancio preventivo, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne
disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta
delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di
legittimita' ovvero il rinvio alla camera di commercio per
il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma
4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono
soggette unicamente al controllo di legittimita',
limitatamente alle parti modificate".
"Art. 5 (Scioglimento dei consigli). - 1. I consigli sono
sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o
per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale
funzio-namento;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio
preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui
all'art. 16, comma 1.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo
o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia
stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nomina un commissario con il compito di predisporre il
progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e
comunque quando il consiglio non abbia approvato nei
termini il progetto di bilancio preventivo o di conto
consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine non superiore a venti giorni per la loro
approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del
consiglio.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla
nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni
conferitegli con il decreto stesso".