Art. 38.
               Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1. Sono conservate allo Stato,  in tema di ordinamento delle camere
di  commercio,  industria,  artigianato e  agricoltura,  le  funzioni
amministrative concernenti:
  a) l'approvazione dello statuto,  e relative modifiche, dell'Unione
italiana  delle   camere  di  commercio,  industria,   artigianato  e
agricoltura;
  b) la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17
della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  delle norme  di  attuazione
dell'articolo 8 della  legge 29 dicembre 1993, n.  580, relativo alla
disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti
di segreteria sull'attivita' certificatoria svolta e sulla iscrizione
in  ruoli,   elenchi,  registri  ed   albi  tenuti  ai   sensi  delle
disposizioni vigenti;
  e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine
pubblico.
  f) la tenuta dell'elenco  dei segretari generali, l'iscrizione allo
stesso e la  nomina dei segretari generali ai  sensi dell'articolo 20
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la
Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
  a) l'istituzione delle camere  di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura   derivanti  dall'accorpamento   delle  circoscrizioni
territoriali di due o piu' camere;
  b) la  fissazione dei criteri  per la determinazione, da  parte del
consiglio camerale,  degli emolumenti da corrispondere  ai componenti
degli organi camerali;
  c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1
e 2,  e dell'articolo 14, comma  1, della legge 29  dicembre 1993, n.
580,   relativi  alla   costituzione   del   consiglio  camerale   e,
rispettivamente, della giunta camerale;
  3.  Su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  la Conferenza  unificata  delibera sulle  seguenti
materie:
  a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al
fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
  b)  la definizione  dei criteri  generali per  la ripartizione  dei
componenti i consigli camerali;
  c)  la determinazione  delle modalita'  per l'elezione  diretta dei
consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
 
          Note all'art. 38:
            -  Si  trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 400
          del  1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "Art.  17  (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazoine  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
             c)  le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e)  (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali).
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
             a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
             b) individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
             c)  previsione  di  strumenti  di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
             d)  indicazione  e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
             e) previsione di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
            -  Il  testo degli articoli 8, 12 e 20 della citata legge
          n. 580 del 1993, e' il seguente:
            "Art. 8 (Registro  delle  imprese).  -  1.  E'  istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art.  2188 del codice civile.
            2. L'ufficio provvede  alla  tenuta  del  registro  delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
            3.  L'ufficio  e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
            4. Sono iscritti in sezioni speciali del  registro  delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art.  2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane iscritte agli albi di cui  alla  legge  8  agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
            5. L'iscrizione nelle sezioni  speciali  ha  funzione  di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
            6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione  e  la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
            7.  Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo
          deve trovare piena attuazione entro il termine  massimo  di
          tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a
          curare la tenuta del registro delle ditte di cui  al  testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
            8. Con regolamento emanato ai sensi  dell'art.  17  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400, su proposta del Minsitro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
             a)  il  coordinamento   della   pubblicita'   realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale delle societa' per  azioni  e  a  responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
             b) il rilascio,  anche  per  corrispondenza  e  per  via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di iscrizione nel registro delle imprese o  di  certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati  che  attestino  la  mancanza  di   iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale  siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito   nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
             c)  particolari  procedure  agevolative e semplificative
          per l'istituzione e la tenuta delle  sezioni  speciali  del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
             d)  l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da  parte  delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico, statistico ed  amministrativo  non  prevista  ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
            9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori  diretti
          iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del
          diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e'
          determinato,  in  sede di prima applicazione della presente
          legge, nella misura di un terzo dell'importo  previsto  per
          le ditte individuali.
            10.  E'  abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico approvato con regio decreto  20  settembre  1934,  n.
          2011, e successive modificazioni.
            11.  Allo  scopo  di  favorire l'istituzione del registro
          delle  imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,   a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli  atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
            12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano in vigore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 8.
            13.  Gli  uffici  giudiziari  hanno  accesso diretto alla
          banca dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro  delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale o parziale  di  ogni  atto  per  il  quale  siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8".
            "Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I  componenti
          del   consiglio   sono   designati   dalle   organizzazioni
          rappresentative delle imprese appartenenti  ai  settori  di
          cui  all'art.  10,  comma  2,  nonche' dalle organizzazioni
          sindacali dei lavoratori e  dalle  associazioni  di  tutela
          degli  interessi  dei  consumatori e degli utenti, ai sensi
          dell'art.  10, comma 6.
            2. Le designazioni da parte delle organizzazioni  di  cui
          al  comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori
          di cui  all'art.    10,  comma  2,  avvengono  in  rapporto
          proporzionale   alla   loro  rappresentativita'  in  ambito
          provinciale.
            3. Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme  per
          l'attuazione  delle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
          presente articolo nonche' al  comma  1  dell'art.  14,  con
          particolare   riferimento  ai  tempi,  ai  criteri  e  alle
          modalita'  relativi  alla  procedura  di  designazione  dei
          componenti  il  consiglio  e  alle modalita' per esperire i
          ricorsi       relativi       all'individuazione       della
          rappresentativita'  delle  organizzazioni di cui al comma 1
          del presente articolo nonche' all'elezione dei membri della
          giunta.
            4. Il consiglio e' nominato dal presidente  della  giunta
          regionale.
            5.  I  consiglio  nominati ai sensi del presente articolo
          possono prevedere nello statuto  disposizioni  relative  al
          rinnovo  dei  consigli stessi mediante elezione diretta dei
          componenti  in  rappresentanza  delle  categorie   di   cui
          all'art.   10,  comma  2,  da  parte  dei  titolari  o  dei
          rappresentanti legali delle imprese iscritte  nel  registro
          di cui all'art. 8.
            6.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,  sentita  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  stabilisce  con  proprio  decreto  le
          modalita'  per  l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in
          particolare:
             a)  l'espressione  del  voto  anche per corrispondenza o
          attraverso il ricorso a supporti telematici che  consentano
          il rispetto della segretezza del voto medesimo;
             b)  l'attribuzione  del  voto  plurimo  in  relazione al
          numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
             c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori
          delle rappresentanze provinciali".
            "Art.  20  (Segretario  generale).  -  1.  Al  segretario
          generale,  ferme restando le competenze attribuitegli dalle
          norme   vigenti,   competono   le   funzioni   di   vertice
          dell'amministrazione  delle camere di commercio, ai sensi e
          per  gli  effetti  dell'art.  27,  comma  2,  del   decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale
          sovraintende  altresi'  al  personale   delle   camere   di
          commercio.
            2.  Il segretario generale, su designazione della giunta,
          e' nominato dal Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
            3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti,
          a domanda:
             a)    i    dirigenti    delle   camere   di   commercio,
          dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
          che,  oltre   ad   essere   in   possesso   dei   requisiti
          professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del
          presente  articolo, siano iscritti all'albo di cui all'art.
          23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
             b) i soggetti in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
          materie   giuridico-economiche,   dotati  della  necessaria
          professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti  dal
          decreto   di   cui   al  comma  4  del  presente  articolo,
          provenienti da imprese pubbliche o private  con  esperienza
          acquisita   per   almeno   un   quinquennio  in  qualifiche
          dirigenziali.
            4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge,  in  conformita'
          ai  principi  di  cui  all'art.  19,  comma  1, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e
          modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui  al  comma  2
          del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.
            5.  Ai  dirigenti  di cui alla lettera a) del comma 3, al
          momento  della  cessazione  dalla  carica   di   segretario
          generale,    e'    consentito    il   rientro   nei   ruoli
          dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche  in
          soprannumero.  Le amministrazioni o gli enti di provenienza
          non possono procedere all'ampliamento della pianta organica
          qualora i dirigenti di cui alla  lettera  a)  del  comma  3
          vengano  nominati  segretari generali. Nulla e' innovato in
          ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita  ai
          segretari  generali  in  servizio  alla  data di entrata in
          vigore della presente legge.
            6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge  25
          luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni".