Art. 38.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni
amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla
disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti
di segreteria sull'attivita' certificatoria svolta e sulla iscrizione
in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle
disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine
pubblico.
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo
stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la
Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni
territoriali di due o piu' camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del
consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti
degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1
e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e,
rispettivamente, della giunta camerale;
3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti
materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al
fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei
componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalita' per l'elezione diretta dei
consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
Note all'art. 38:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 400
del 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazoine del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo
di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il testo degli articoli 8, 12 e 20 della citata legge
n. 580 del 1993, e' il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese
artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione
speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo
deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a
curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Minsitro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti
iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del
diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e'
determinato, in sede di prima applicazione della presente
legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per
le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8".
"Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti
del consiglio sono designati dalle organizzazioni
rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di
cui all'art. 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela
degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi
dell'art. 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui
al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori
di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto
proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito
provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo nonche' al comma 1 dell'art. 14, con
particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle
modalita' relativi alla procedura di designazione dei
componenti il consiglio e alle modalita' per esperire i
ricorsi relativi all'individuazione della
rappresentativita' delle organizzazioni di cui al comma 1
del presente articolo nonche' all'elezione dei membri della
giunta.
4. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta
regionale.
5. I consiglio nominati ai sensi del presente articolo
possono prevedere nello statuto disposizioni relative al
rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei
componenti in rappresentanza delle categorie di cui
all'art. 10, comma 2, da parte dei titolari o dei
rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro
di cui all'art. 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le
modalita' per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in
particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o
attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano
il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al
numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori
delle rappresentanze provinciali".
"Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario
generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle
norme vigenti, competono le funzioni di vertice
dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale
sovraintende altresi' al personale delle camere di
commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta,
e' nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti,
a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio,
dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
che, oltre ad essere in possesso dei requisiti
professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'art.
23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria
professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal
decreto di cui al comma 4 del presente articolo,
provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in conformita'
ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e
modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2
del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al
momento della cessazione dalla carica di segretario
generale, e' consentito il rientro nei ruoli
dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in
soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza
non possono procedere all'ampliamento della pianta organica
qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3
vengano nominati segretari generali. Nulla e' innovato in
ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai
segretari generali in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25
luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni".