Art. 16 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 11 e 12 del presente contratto ha luogo: a) per compimento del limite di eta' previsto dalle norme applicabili nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza; b) per recesso del dirigente; c) per recesso dell'Ente; d) per decesso del dirigente.