Art. 16
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
    1. La cessazione del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato,
superato  il  periodo  di  prova,  oltre  che nei casi di risoluzione
disciplinati dagli artt. 11 e 12 del presente contratto ha luogo:
    a) per  compimento  del  limite  di  eta'  previsto  dalle  norme
applicabili nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza;
    b) per recesso del dirigente;
    c) per recesso dell'Ente;
    d) per decesso del dirigente.