Art. 38.
  1.  Con  il  decreto  previsto  dall'articolo  33,  comma  1,  sono
attribuiti alle corti di appello i posti di organico necessari per il
funzionamento   della  sezione  incaricata  della  trattazione  delle
controversie  in  materia  di  lavoro  e  di  previdenza e assistenza
obbligatorie  in  grado  di  appello,  con corrispondente diminuzione
dell'organico dei tribunali del distretto.
  2.  All'attribuzione  di  ulteriori  posti  di organico si provvede
gradualmente sulla base delle richieste motivate dei presidenti delle
corti  di  appello,  sentiti  i  presidenti dei tribunali interessati
dalla corrispondente riduzione di organico.
  3.  Per la copertura dei posti di organico, sia la richiesta che la
pubblicazione   devono  fare  espresso  riferimento  all'esigenza  di
assegnare i consiglieri o il presidente alla sezione.
  4.  Il  magistrato  trasferito  non  puo'  essere  incaricato della
trattazione di controversie o di affari di diversa natura se non dopo
che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio,
salvo ricorrano particolari esigenze da indicare nel provvedimento di
deroga.
  5.  Nella copertura dei posti di organico, e' data la preferenza ai
magistrati   che   sono   stati   gia'  addetti  esclusivamente  alla
trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e
assistenza  obbligatorie per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
anche con funzioni di legittimita'. In via subordinata, la preferenza
e' determinata dalla particolare competenza nella materia, desumibile
dalla  partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Consiglio
superiore della magistratura o da altri elementi oggettivi.