Art. 39.
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  38  si  osservano,  in  quanto
compatibili, anche nell'attribuzione dei posti di organico ai singoli
tribunali e nella loro copertura, relativamente ai giudici incaricati
in  via  esclusiva della trattazione delle controversie in materia di
lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie.