Art. 23.
                    Centri di assistenza tecnica

  1.  Al  fine  di sviluppare i processi di ammodernamento della rete
distributiva  possono  essere  istituiti  centri  di  assistenza alle
imprese  costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di
categoria   maggiormente   rappresentative   del  settore  a  livello
provinciale   e   da   altri  soggetti  interessati.  I  centri  sono
autorizzati  dalla  regione  all'esercizio  delle  attivita' previste
nello statuto con modalita' da definirsi con apposito provvedimento e
sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della
legge 7 agosto 1997, n. 266.
  2.  I  centri  svolgono,  a  favore  delle  imprese,  attivita'  di
assistenza  tecnica  e  di  formazione  e aggiornamento in materia di
innovazione   tecnologica   e  organizzativa,  gestione  economica  e
finanziaria  di  impresa,  accesso ai finanziamenti anche comunitari,
sicurezza  e  tutela  dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e
sicurezza  sul  lavoro  e  altre materie eventualmente previste dallo
statuto  di  cui  al  comma  1,  nonche'  attivita'  finalizzate alla
certificazione di qualita' degli esercizi commerciali.
  3.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  dei  centri
medesimi  allo  scopo  di  facilitare il rapporto tra amministrazioni
pubbliche e imprese utenti.
 
          Note all'art. 23
            -  Il  testo  del  comma  1,  dell'art. 16, della legge 7
          agosto 1997, n. 266, e' il seguente:
            "1.   E'   istituito   il   fondo   nazionale   per    il
          cofinanziamento  di  interventi  regionali  nel settore del
          commercio e del turismo con una  dotazione  finanziaria  di
          lire  50  miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.  Il
          CIPE,  su  proposta  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autome  di  Trento  e  di  Bolzano,  definisce  i
          progetti strategici da realizzare nonche' i  criteri  e  le
          modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale".