Art. 24. Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. 2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i seguenti: a) siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale; c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle societa' finanziarie per le attivita' destinate: a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti; b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4. 6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Note all'art. 24: - Il testo del comma 9, dell'art. 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, e il seguente: "9. A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, e' concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia. Il contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamnto pevisto dal settimo comma del presente articolo". - La legge 29 novembre 1982, n. 887, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982. - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi di materia bancaria e creditizia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993. - La legge 1 marzo 1986, n 64, recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986. - Il testo del comma 6 dell'art. 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 e' il seguente: "6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non piu' di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonche' a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76". - La legge 7 aprile 1995 n 104, recante: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante dispozioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. - Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".