Art. 24. 
Interventi per i consorzi e le  cooperative  di  garanzia  collettiva
                                fidi 
 
  1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi  di  cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre  1982,  n.  697,
convertito dalla  legge  29  novembre  1982,  n.  887,  e  successive
modifiche,  possono  costituire  societa'  finanziarie   aventi   per
finalita' lo sviluppo  delle  imprese  operanti  nel  commercio,  nel
turismo e nei servizi. 
  2.  I  requisiti  delle   societa'   finanziarie,   richiesti   per
l'esercizio delle attivita' di  cui  al  presente  articolo,  sono  i
seguenti: 
    a)  siano  ispirate  ai  principi   di   mutualita',   richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; 
    b) siano costituite  da  almeno  30  consorzi  e  cooperative  di
garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,  distribuiti  sull'intero
territorio nazionale; 
    c) siano iscritte all'apposito elenco  tenuto  dal  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita'
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
  3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del
turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente  articolo,
possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i  requisiti  nel
medesimo previsti. 
  4. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
puo' disporre il finanziamento  delle  societa'  finanziarie  per  le
attivita' destinate: 
    a) all'incremento di fondi di  garanzia  interconsortili  gestiti
dalle societa' finanziarie  di  cui  al  comma  1  e  destinati  alla
prestazione  di  controgaranzie  a  favore  dei  consorzi   e   delle
cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti; 
    b) alla  promozione  di  interventi  necessari  al  miglioramento
dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; 
    c) alla promozione di interventi destinati a favorire le  fusioni
tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle  presenti  disposizioni,
sono fissati i criteri e le modalita' per gli interventi  di  cui  al
comma 4. 
  6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di  80
miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico  delle  risorse
disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1  marzo  1986,  n.
64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4,  comma  6,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito  dalla  legge  7
aprile 1995, n. 104. A  tal  fine  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato  a  trasferire  la  somma
suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46. 
 
          Note all'art. 24:
            -  Il testo del comma 9, dell'art. 9, del decreto-legge 1
          ottobre 1982, n. 697, e il seguente:
            "9. A favore delle cooperative e dei consorzi  costituiti
          da  soggetti  operanti  nel  settore  del  commercio  e del
          turismo ed aventi come  scopo  sociale  la  prestazione  di
          garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di
          esercizio   o   per  investimenti  ai  soci,  e'  concesso,
          annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'art.  6
          della  legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto
          ad aumentare le disponibilita' del fondo  di  garanzia.  Il
          contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento
          dei  finanziamenti  assistiti da garanzie da parte di detti
          enti. All'onere derivante dal presente  comma  si  provvede
          con  la  somma  di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo
          stanziamnto  pevisto  dal  settimo   comma   del   presente
          articolo".
            -   La   legge   29   novembre  1982,  n.  887,  recante:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          1 ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia  di
          imposta  sul  valore  aggiunto,  di  regime  fiscale  delle
          manifestazioni   sportive   e   cinematografiche    e    di
          riordinamento    della   distribuzione   commerciale",   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del  3  dicembre
          1982.
            - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante
          "Testo unico delle leggi di materia bancaria e creditizia",
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  230  del 30
          settembre 1993.
            - La legge 1  marzo  1986,  n  64,  recante:  "Disciplina
          organica  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e'
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986.
            -  Il  testo del comma 6 dell'art. 4, del decreto-legge 8
          febbraio 1995, n. 32 e' il seguente:
            "6. La quota del Fondo di cui al  comma  5  dell'art.  19
          del   decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  come
          sostituito  dall'art.  3,   da   assegnare   al   Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  per
          l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5
          del medesimo  decreto  legislativo,  nonche'  le  eventuali
          ulteriori  risorse da attribuire per le finalita' di cui al
          comma 1 dello stesso art.   5, affluiscono  ad  un'apposita
          sezione  del  Fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge 17
          febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima  sezione
          gli  oneri  per  i  compensi,  da  definire con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, per non
          piu' di cinque consulenti giuridici  di  cui  tre  avvocati
          dello   Stato   da   utilizzare   per  la  definizione  del
          contenzioso  in  relazione  agli  interventi   agevolativi,
          nonche'  a  quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle
          leggi per gli  interventi  nei  territori  della  Campania,
          Basilicata,  Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
          del novembre 1980, del febbraio  1981  e  del  marzo  1982,
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".
            -  La legge 7 aprile 1995 n 104, recante: "Conversione in
          legge del decreto-legge 8 febbraio  1995,  n.  32,  recante
          dispozioni  urgenti  per  accelerare  la  concessione delle
          agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno,  per  la
          sistemazione  del  relativo  personale, nonche' per l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio   nazionale",  e'    pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.
            - Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982,  n.
          46 e' il seguente:
            "Art.  14.  -  Presso  il  Ministero  dell'industria  del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   "Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            Gli  interventi  del fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le
          attivita' di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo  e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
            Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente  legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita'
          agli interventi del fondo, indica la  priorita'  di  questi
          avendo   riguardo   alle  esigenze  generali  dell'economia
          nazionale  e  determina  i   criteri   per   le   modalita'
          dell'istruttoria".