Art. 37.
           Vigilanza sulle camere di commercio, industria
                      artigianato e agricoltura
  1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla
determinazione   delle   piante   organiche   delle   stesse,   sulla
costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo sulle
unioni  regionali,  i  centri estero e le unioni interregionali delle
camere stesse.
  2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dall'articolo  4 della legge 29
dicembre  1993,  n.  580, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  sentita  la Conferenza Statoregioni, presenta ogni
anno  al  Parlamento  una  relazione  generale  sulle attivita' delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura e delle
loro  unioni  regionali,  che  riguardi  in  particolare  i programmi
attuati  e  gli  interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla
base  delle  relazioni  trasmesse  dalle  regioni  sentite  le unioni
regionali delle predette camere.
  3.  Le  regioni  esercitano  il controllo sugli organi camerali, in
particolare  per  i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi
compreso  lo  scioglimento  dei  consigli  camerali nei casi previsti
dall'articolo  5  della  legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto
previsto  all'articolo  38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo.  Nel  collegio  dei  revisori delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e'  garantita la presenza di
rappresentanti   della  regione,  del  Ministero  del  tesoro  e  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.