Articolo 23
                       (Bilancio consolidato)
    1.  Al  bilancio  consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21.
    2.  Le  differenze  derivanti  dalla  conversione  del patrimonio
netto,  denominato  in  valute  aderenti,  delle  imprese controllate
incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.