Art. 35. Segreto d'ufficio 1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attivita' affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio. 2. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della sua attivita' sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Nota all'art. 35: - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca disposizioni in tema di "T utela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".