Art. 35.
                          Segreto d'ufficio
  1. Tutte  le notizie,  le informazioni  ed i  dati in  possesso del
concessionario in  ragione dell'attivita' affidatagli  in concessione
sono coperti da segreto d'ufficio.
  2. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della
sua attivita' sono  tenuti al segreto di ufficio  e sono responsabili
del trattamento  dei dati ai  fini della  legge 31 dicembre  1996, n.
675.
 
            Nota all'art. 35:
            -  La legge  31 dicembre 1996, n. 675, reca  disposizioni
          in tema di "T utela   delle persone e   di  altri  soggetti
          rispetto  al trattamento dei dati personali".