Art. 36. Trasmissione dei flussi informativi 1. Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente. 2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle informazioni di cui al comma 1, sono segnalate al competente ufficio del Ministero delle finanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di tipo sanzionatorio.