Art. 36.
                 Trasmissione dei flussi informativi
  1.  Entro la  fine  di  ogni mese  il  concessionario trasmette  al
soggetto creditore che ha formato  il ruolo, anche in via telematica,
e   con  le   modalita'  stabilite   con  decreto   ministeriale,  le
informazioni relative  allo svolgimento del servizio  e all'andamento
delle riscossioni effettuati nel mese precedente.
  2. Eventuali anomalie, rilevate  dall'analisi delle informazioni di
cui al  comma 1, sono  segnalate al competente ufficio  del Ministero
delle finanze per l'adozione  dei provvedimenti conseguenti anche, se
del caso, di tipo sanzionatorio.