Art. 38.
                        Delega di riscossione
  1.  In caso  di delega  di  riscossione, il  delegato, nei  termini
previsti dall'articolo  22 riversa, con bonifico  bancario, l'importo
pagato, dando al delegante notizia in  via telematica; in tal caso il
termine per  il versamento  dal delegante all'ente  creditore decorre
dal quinto giorno  successivo a quello in cui e'  stato effettuato il
bonifico.
  2. Ai fini dell'invio, da  parte del delegante, della comunicazione
annuale prevista dall'articolo  19, comma 2, lettera  b), il delegato
trasmette al delegante, in via telematica, le necessarie informazioni
entro il trentesimo giorno precedente  la scadenza del termine per la
presentazione della comunicazione stessa.
  3. In caso di esecuzione  infruttuosa o insufficiente, il delegato,
entro  il  ventesimo  giorno   dal  completamento  dell'attivita'  di
riscossione,  trasmette  la  relativa  documentazione  ed  invia  una
comunicazione telematica al delegante.
  4. Il delegante, se non ottiene  il discarico della quota per fatto
imputabile  al delegato,  ha diritto  di rivalersi  nei confronti  di
quest'ultimo.