Art. 39.
                Chiamata in causa dell'ente creditore
  1. Il  concessionario, nelle  liti promosse contro  di lui  che non
riguardano esclusivamente  la regolarita'  o la validita'  degli atti
esecutivi, deve  chiamare in  causa l'ente creditore  interessato; in
mancanza, risponde delle conseguenze della lite.