Art. 55
              Funzionamento della Consulta per i problemi
            degli stranieri immigrati e delle loro famiglie

    1.  La  Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle
  loro  famiglie,  di  cui all'art. 42 del testo unico, istituita con
  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso
  il  Dipartimento  per  gli  affari  sociali.  Con lo stesso decreto
  vengono  nominati  i componenti della Consulta ai sensi del comma 4
  del predetto articolo 42 del testo unico.
    2.  Il  Presidente  della Consulta puo' invitare a partecipare ai
  lavori  della  Consulta i rappresentanti del Consigli territoriali.
  di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.
   3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
    4.  La Consulta e' convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si
  avvale  di  una propria segreteria composta da personale in sevizio
  presso  il  Dipartimento  per  gli  affari sociali, che assicura il
  supporto tecnico-organizzativo.
    5.  La  Consulta  acquisisce  le  osservazioni degli enti e delle
  associazioni  nazionali  maggiormente  attivi nell'assistenza e nel
  l'integrazione  degli  immigrati  ai fini della predisposizione del
  documento  programmatico  di cui all'articolo 3 del testo unico, in
  relazione  alle  condizioni  degli  immigrati,  inoltre, esamina le
  problematiche  relative alla loro integrazione a livello economico,
  sociale  e culturale, verifica lo stato di applicazione della legge
  evidenziandone difficolta' e disomogeneita' a livello territoriale:
  elabora  proposte  e  suggerimenti  per una migliore convivenza tra
  immigrati  e  cittadinanza  locale  e  per  la  tutela  dei diritti
  fondamentali;  assicura  la  diffusione delle informazioni relative
  alla  realizzazione  di  esperienze  positive  maturate nel settore
  dell'integrazione   a   livello   sociale,   nel   rispetto   delle
  disposizioni in vigore in materia di dati personali.
    6.  Con  il  decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del
  Consiglio   nazionale  dell'economia  e  del  lavoro.  puo'  essere
  nominato  il  Vice  presidente  della  Consulta e sono stabilite le
  modalita'   di   raccordo   e  di  collaborazione  con  l'attivita'
  dell'organismo di cui all'articolo 56.
 
          Note  all'art.  55: - Per il testo dell'art. 42 del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52. - Per
          il  testo  dell'art.  3  del  decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse),
          v. nelle note all'art. 14.