Art. 55 Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie 1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico. 2. Il Presidente della Consulta puo' invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti del Consigli territoriali. di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico. 3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni. 4. La Consulta e' convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in sevizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo. 5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nel l'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico, in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e culturale, verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficolta' e disomogeneita' a livello territoriale: elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali. 6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. puo' essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalita' di raccordo e di collaborazione con l'attivita' dell'organismo di cui all'articolo 56.
Note all'art. 55: - Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52. - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.