Art. 57
       Istituzione del Consigli territoriali per l'immigrazione

    1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo
  3, comma 6, del testo unico con compiti di analisi delle esigenze e
  di  promozione  degli  interventi  da attuare a livello locale sono
  istituiti,  a  livello  provinciale, con decreto del Presidente del
  Consiglio  dei  Ministri,  da adottarsi di concerto con il Ministro
  dell'interno.   E'   responsabilita'  del  prefetto  assicurare  la
  formazione  e  il  funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi'
  composti:
  a) dai   rappresentanti  dei  competenti  uffici  periferici  delle
     amministrazioni dello Stato;
  b) dal Presidente della provincia;
  c) da un rappresentante della regione;
  d) dal  sindaco  del comune capoluogo, o da un suo delegato nonche'
     dal  sindaco, o da un suo delegato dei comuni della provincia di
     volta in volta interessati;
  e) dal  Presidente della camera di commercio, industria artigianato
     e agricoltura o da un suo delegato;
  f) da  almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
     lavoratori e dei datori di lavoro;
  g) da   almeno   due   rappresentanti   delle   associazioni   piu'
     rappresentative  degli  stranieri  extracomunitari  operanti nel
     territorio;
  h) da  almeno  due  rappresentanti  degli enti e delle associazioni
     localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli Immigrati.
    2.  Possono  essere  invitati  a  partecipare  alle  riunioni dei
  Consigli  i  rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonche'
  degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti
  in trattazione.
    3.  I  Consigli  territoriali  per l'immigrazione operano, per la
  necessaria integrazione delle rispettive attivita', in collegamento
  con  le  Consulte  regionali  di  cui all'articolo 42, comma 6, del
  testo  unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini
  di  una  coordinata  ed  omogenea azione di monitoraggio ed analisi
  delle  problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle
  esigenze  degli  immigrati,  nonche'  di  promozione  dei  relativi
  interventi,   il   prefetto   assicura  il  raccordo  dei  Consigli
  territoriali  con  la  Consulta  per  i  problemi  degli  stranieri
  immigrati  e  delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4,
  del testo unico.
    4.  Nell'adozione  del  decreto  di  cui al comma 1, del presente
  articolo,  il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai
  fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione,
  degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalita', presso i
  comuni.  In  tal  caso,  il  prefetto  assicura  il  raccordo tra i
  predetti  organi  e  la  Consulta  per  i  problemi degli stranieri
  immigrati e delle loro famiglie.
 
          Note all'art. 57:
          -   Per   il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14. - Per
          il testo dell'art. 42, commi 4 e 6, del decreto legislativo
          25  luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse), v. nelle note all'art. 52.