Art. 57 Istituzione del Consigli territoriali per l'immigrazione 1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilita' del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi' composti: a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato; b) dal Presidente della provincia; c) da un rappresentante della regione; d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato nonche' dal sindaco, o da un suo delegato dei comuni della provincia di volta in volta interessati; e) dal Presidente della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o da un suo delegato; f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; g) da almeno due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio; h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli Immigrati. 2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonche' degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione. 3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivita', in collegamento con le Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonche' di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico. 4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1, del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalita', presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Note all'art. 57: - Per il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14. - Per il testo dell'art. 42, commi 4 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52.