Art. 51.
                  (Diritti dell 'altro contraente).
1.  I  diritti  dell'altro  contraente, nel caso di scioglimento o di
subentro   del   commissario   straordinario   nei  contratti  ancora
ineseguiti   o   non  interamente  eseguiti  alla  data  di  apertura
dell'amministrazione  straordinaria, sono regolati dalle disposizioni
della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.
2.  Nel  caso di subentro del commissario straordinario nei contratti
di  somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo
74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera
in condizione di monopolio.
3.  Nei  casi  in  cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono
diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente
puo'  chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del
subentro  del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora
verificatosi,  a  norma  dell'articolo  55,  terzo comma, della legge
fallimentare.
 
           Note all'art. 51:
            - La sezione  IV del capo III  del titolo II del  R.D. n.
          267/1942, reca:    "Degli     effetti     del    fallimento
          sugli   atti   giuridici preesistenti".
            - Si riporta il testo dell'art. 74, comma 2 , del R.D. n.
          267/1942:
            "Tuttavia    il  curatore    che  subentra    deve pagare
          integralmente  il  prezzo   anche   delle   consegne   gia'
          avvenute".
            - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3 , del R.D. n.
          267/1942:
            "I    crediti   condizionali partecipano  al  concorso  a
          norma   degli articoli 95   e 113. Sono    compresi  tra  i
          crediti    condizionali  quelli  che    non   possono farsi
          valere  contro  il  fallito, se  non  previa escussione  di
          un obbligato principale".