Art. 25 (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. 2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
Nota all'art. 25: - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94), cosi' recita: "Art. 7. (Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie). - 1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio" ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui all'art. 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalita' della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti. 3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base piu' ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonche', a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalita' e programmi stabiliti con i regolamenti di cui dell'art. 2, comma 2.".