Art. 26 (Riforma del ministero delle finanze) 1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalita' stabilite dal Capo II del Titolo V.