Art. 26
                (Riforma del ministero delle finanze)

  1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle
finanze,  e  comunque  entro  il  termine di diciotto mesi dalla data
dell'entrata  in vigore del presente decreto legislativo, si provvede
anche  in  fasi  successive,  alla trasformazione del ministero delle
finanze,  alla  istituzione  delle  agenzie  fiscali  e  all'ordinato
trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni
e con le modalita' stabilite dal Capo II del Titolo V.