Art. 16 1. Il Ministero della sanita' e la Federazione nazionale medici chirurghi diramano le informazioni utili e necessarie a far si che i cittadini di cui agli articoli 2, 3 e 4 conoscano adeguatamente le condizioni per l'accesso alla professione medica e la relativa legislazione. 2. L'attestato di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), e' rilasciato dal Ministero della sanita', dopo gli opportuni accertamenti, a richiesta dei medici chirurghi iscritti agli ordini provinciali nazionali. 3. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 2 vengano privati in tutto o in parte, definitivamente o temporalmente del diritto ad esercitare la professione di medico chirurgo, il Ministero della sanita' provvede a ritirare l'attestato di cui al comma 2, se gia' rilasciato.