Art. 17.

  1.  In  casi  di dubbio fondato il Ministero della sanita' richiede
all'Autorita'  competente  di  un  altro  Stato membro conferma della
veridicita'  e  autenticita' dei diplomi, certificati o altri titoli,
rilasciati in detto Stato membro, nonche' conferma dell'osservanza di
tutti  i  requisiti  di  formazione previsti al Titolo II e al Titolo
III.