Art. 17. 1. In casi di dubbio fondato il Ministero della sanita' richiede all'Autorita' competente di un altro Stato membro conferma della veridicita' e autenticita' dei diplomi, certificati o altri titoli, rilasciati in detto Stato membro, nonche' conferma dell'osservanza di tutti i requisiti di formazione previsti al Titolo II e al Titolo III.