Art. 60.
     Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema
   di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna

    1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 e' cosi' modificato:
      a) nell'articolo   15   le  parole  "saranno  puniti  ai  sensi
dell'articolo  434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti:
"sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire
duecentomila a un milione duecentomila";
      b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  23.  -  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chiunque
contravviene  alle  disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma,
e'   punito   con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
trecentomila a un milione ottocentomila.
    Nel  caso  previsto  nell'articolo  21,  puo'  essere disposta la
confisca di tutto o di parte del bestiame.";
      c) nell'articolo  24 le parole "e' punito con le pene stabilite
nell'articolo  434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti:
"e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
centocinquantamila a novecentomila".