Art. 60. Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna 1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 e' cosi' modificato: a) nell'articolo 15 le parole "saranno puniti ai sensi dell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila"; b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. Nel caso previsto nell'articolo 21, puo' essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame."; c) nell'articolo 24 le parole "e' punito con le pene stabilite nell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".