Art. 62.
     Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740
  in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa

    1.  L'articolo  1  della  legge  30 giugno  1912, n. 740 e' cosi'
modificato:        a) nel  primo  comma  le parole "e' punito con gli
arresti  da  uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  punito,  salvo  che il fatto
costituisca  reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni";
      b) nel   secondo  comma  le  parole  "Alla  stessa  pena"  sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
      c) nel  terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle
seguenti: "Tali sanzioni".