Art. 62.
Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740
in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa
1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi'
modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con gli
arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000"
sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle
seguenti: "Tali sanzioni".