Art. 62. Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa 1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"; c) nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sanzioni".