Art. 63. Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione 1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato: a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"; b) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: "Art. 55 - Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".