Art. 63.
 Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo
unico   delle   disposizioni   sulla   navigazione  interna  e  sulla
                             fluitazione

    1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite
con  l'arresto  non  superiore  nel  massimo  a  cinque giorni, e con
ammende  che  potranno  estendersi fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "sono   punite   con   la   sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   lire  trecentomila  a  un  milione
ottocentomila";
      b) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 55 - Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione
della  presente  legge  sono  puniti  con  la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".