Art. 65.
    Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475,
           in tema di falsa attribuzione di lavori altrui

    1.  L'articolo  4  della  legge  19 aprile  1925, n. 475 e' cosi'
modificato:
      a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
      b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Qualora  l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in
modo  abituale,  si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire  ottocentomila  a  quattro  milioni  ottocentomila.  Nella prima
ipotesi,  il  tipografo,  se non e' concorso nell'illecito, e' punito
con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila
a novecentomila.".