Art. 66.
       Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331
         in tema di costituzione dell'Associazione nazionale
                 per il controllo della combustione

    Il  regio  decreto-legge  9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  16 giugno  1927,  n.  1132,  e'  cosi'
modificato:
      a) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  19. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
le  disposizioni  contenute nei primi due capi del presente decreto o
quelle   relative   del   regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  quattrocentomila  a due milioni
quattrocentomila.
    In tali casi puo' procedersi alla confisca dell'apparecchio.".
      b) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  20  - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
le  disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle
relative  del  regolamento,  e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
    Nei casi di maggiore gravita' o di reiterazione delle violazioni,
si   applica   altresi'   la  sanzione  accessoria  dell'interdizione
dall'esercizio  dell'industria  per  la  quale  occorre  l'impiego di
apparecchi  del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi
a  due  anni  e  si  procede  alla  confisca  degli  apparecchi,  dei
generatori e dei motori indebitamente adoperati.".