Art. 66. Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e' cosi' modificato: a) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. In tali casi puo' procedersi alla confisca dell'apparecchio.". b) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Art. 20 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravita' o di reiterazione delle violazioni, si applica altresi' la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.".