Art. 69.
Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653,
in tema di tutela del lavoro delle donne
1. L'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 24 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge,
nonche' alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma
dell'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel
lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.
La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere
complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila ne'
inferiore a lire ottocentomila.
Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni
quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un
milione duecentomila.".