Art. 69.
    Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653,
              in tema di tutela del lavoro delle donne

    1. L'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  24  - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge,
nonche'  alle  norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma
dell'articolo  8  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da  lire  trentamila  a  centottantamila  per ogni donna occupata nel
lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.
    La   sanzione   amministrativa   pecuniaria   non   puo'   essere
complessivamente  superiore  a lire quattro milioni ottocentomila ne'
inferiore a lire ottocentomila.
    Le  violazioni  dell'articolo  20  sono  punite  con  la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  quattrocentomila  a due milioni
quattrocentomila  e  quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con
la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un
milione duecentomila.".