Art. 70. Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie 1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' cosi' modificato: a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni"; b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".