Art. 70.
         Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
            recante il testo unico delle leggi sanitarie

    1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' cosi' modificato:
      a) nel  quinto comma dell'articolo 201 le parole da "e' punito"
sino  alla  fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito
con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
trenta milioni";
      b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "e' punito con
l'ammenda  da  lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti:
"e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
centocinquantamila a novecentomila".