Art. 76.
     Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218
       in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,
                    l'invalidita' e i superstiti

    1.  Nel  quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952,
n.  218  le  parole  da  "e'  punito"  sino  alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca
reato,   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".