Art. 76.
Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218
in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,
l'invalidita' e i superstiti
1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952,
n. 218 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".