Art. 76. Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti 1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".