Art. 78. Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato 1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 e' cosi' modificata: a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila"; b) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila"; c) il secondo comma dell'articolo 23 e' abrogato; d) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila"; e) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila"; f) il secondo comma dell'articolo 29 e' abrogato.