Art. 78.
Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato

    1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 e' cosi' modificata:
      a) nella  lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole
"con  l'ammenda  da  lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle
seguenti:   "con   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
trecentomila a cinquecentomila";
      b) nella  lettera b) del primo comma dell'articolo 23 le parole
"con  l'ammenda  da  lire  5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle
seguenti:   "con   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
duecentomila a trecentomila";
      c) il secondo comma dell'articolo 23 e' abrogato;
      d) nella  lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole
"con  l'ammenda  da  lire  5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle
seguenti:   "con   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
duecentomila a trecentomila";
      e) nella  lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole
"con  l'ammenda  da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle
seguenti:   "con   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
cinquecentomila a ottocentomila";
      f) il secondo comma dell'articolo 29 e' abrogato.