Art. 81.
    Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
                 in tema di invito al libertinaggio

    1.  L'articolo  5  della  legge 20 febbraio 1958, n. 75, e' cosi'
modificato:
      a) nel  primo comma le parole "sono punite con l'arresto fino a
giorni otto e con l'ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila";
      b) il quarto comma e' abrogato.