Art. 81. Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio 1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila"; b) il quarto comma e' abrogato.