Art. 82.
     Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326
    in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale

    1. L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  12.  -  Chiunque  fa funzionare uno dei complessi indicati
nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione
di  cui  all'articolo  2  o  comunque  viola  le  disposizioni di cui
all'articolo  11  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
    E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto
di autorizzazione.".