Art. 82. Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale 1. L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di autorizzazione.".