Art. 82.
Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326
in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale
1. L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12. - Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati
nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione
di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui
all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto
di autorizzazione.".