Art. 83. Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne 1. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".