Art. 83.
   Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325,
              in tema di tutela del lavoro delle donne

    1.  Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961,
n.  1325  le  parole  "sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire
30.000  per  ciascuna  persona  occupata  nel  lavoro  alla  quale la
contravvenzione  si  riferisce,  con  un  minimo di lire 15.000" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "sono   puniti   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per
ciascuna lavoratrice".