Art. 84.
    Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
         in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali

    1.  Nel  primo comma dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962,
n.  161  le  parole  da  "e'  punito"  sino  alla fine del comma sono
sostituite  dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei
casi di maggiore gravita' o nei casi reiterazione delle violazioni da
parte di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'articolo
668  del  codice penale si applica anche la sanzione accessoria della
chiusura  del  locale  di  pubblico  spettacolo  per  un  periodo non
superiore a sessanta giorni."