Art. 85.
     Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
            in tema di previdenza dei coltivatori diretti

    1.  Nel  primo comma dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963,
n.  9  le  parole  da  "e'  punito"  sino  alla  fine  del comma sono
sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca
reato,   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila".