Art. 85. Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti 1. Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila".