Art. 86.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole da "e' punito"
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 54 le parole da "la pena"
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro
milioni ottocentomila";
c) dopo il secondo comma dell'articolo 54 e' aggiunto il
seguente:
"Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.";
d) nel primo comma dell'articolo 55 le parole da "e' punito"
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila";
e) il secondo comma dell'articolo 55 e' sostituito dal
seguente:
"Se il fatto e' commesso con dolo, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.";
f) dopo il secondo comma dell'articolo 55 e' aggiunto il
seguente:
"Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".