Art. 86.
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
  20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali

    1.  Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223 e' cosi' modificato:
      a) nel  primo  comma  dell'articolo 54 le parole da "e' punito"
sino  alla  fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila";
      b) nel  secondo  comma  dell'articolo 54 le parole da "la pena"
sino  alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro
milioni ottocentomila";
      c) dopo  il  secondo  comma  dell'articolo  54  e'  aggiunto il
seguente:
    "Per  le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso
il  pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.";
      d) nel  primo  comma  dell'articolo 55 le parole da "e' punito"
sino  alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti "e' punito
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila";
      e) il   secondo   comma  dell'articolo  55  e'  sostituito  dal
seguente:
    "Se  il  fatto  e'  commesso  con  dolo,  si  applica la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.";
      f) dopo  il  secondo  comma  dell'articolo  55  e'  aggiunto il
seguente:
    "Per  le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso
il  pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".